Polizze assicurative auto: RCA e polizze aggiuntive

Chi possiede un'auto deve, secondo la legge italiana, stipulare una polizza assicurativa. Vediamo quali sono le polizze assicurative auto e come confrontarle.

22.05.2018

Polizze auto assicurative
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Al fine di poter circolare sulle strade pubbliche o su aree equiparate, la legge italiana impone che i veicoli a motore siano obbligatoriamente assicurati in modo da coprire eventuali danni causati a terzi o a chi si trova in auto.

1. La polizza RCA auto

La polizza assicurativa più conosciuta è la RCA. Acronimo di Responsabilità Civile Autoveicoli, questa ha le seguenti caratteristiche:

  • Copre tutti i danni provocati a terzi.
  • Ha una durata massima di 1 anno.
  • Non può essere rinnovata tacitamente dalla compagni assicurativa.
  • Non protegge solo ed esclusivamente il proprietario del mezzo ma chiunque sia alla guida, salvo alcune eccezioni (ad esempio in caso di furto del veicolo opportunamente denunciato).

La polizza RCA ha un costo che dipende dalla classe di merito a cui appartiene il proprietario dell'auto. Si tratta di una sorta di indice, composto da 18 livelli, che segnala quanto è affidabile chi stringe un'assicurazione e viene calcolato a seconda della sua esperienza di guida e degli incidenti in cui è già stato coinvolto.

L’obbligo di assicurare il mezzo termina solo nel momento in cui questo viene demolito o radiato dal Pubblico Registro Automobilistico.

2. Polizza auto e legge Bersani

Dal 2007 i guidatori di ogni età possono beneficiare di un nuovo vantaggio, si tratta della Legge Bersani (legge 40/2007), che permette di assicurare un ulteriore veicolo di un nucleo familiare sfruttando la classe di merito di un componente della famiglia già assicurato.

Cià consente anche a chi ha una classe di merito molto elevata (e quindi pagherebbe un prezzo più alto) di ottenerne una minore e quindi di ridurre il costo della polizza RCA.

Tuttavia, per poter usufruire della Legge Bersani devono essere rispettate 5 condizioni:

  1. Il proprietario del veicolo da assicurare e quello già assicurato devono coincidere, oppure il veicolo di cui si vuole ereditare la classe di merito deve essere intestato a persone presenti nello Stato di Famiglia.
  2. La legge Bersani è applicabile soltanto sulle auto acquistate, nuove o usate, che vengono immesse nel possesso familiare e che non sono mai state assicurate prima.
  3. La classe di merito può essere trasferita solo tra veicoli della stessa tipologia.
  4. La polizza assicurativa da cui ereditare la classe di merito deve essere attiva.
  5. La legge non è utilizzabile dalle aziende, poiché i soggetti coinvolti devono obbligatoriamente essere persone fisiche.

3. Polizza R.C.A.: che cosa copre

L’automobilista per legge ha l’obbligo di stipulare con una compagnia assicurativa un contratto che lo tuteli quando, in caso di sinistro, arrechi danni a persone o cose.

L’importo massimo che la compagnia assicuratrice è tenuta a pagare per risarcire i danni si chiama massimale. La legge ha fissato il massimale a 5.000.000 euro a sinistro per danni a persone (indipendentemente dal numero di vittime) e un massimale pari a 1.000.000 euro a sinistro per danni a cose.

Nello specifico il contratto di assicurazione tutela il proprietario del mezzo e il conducente e, pertanto, copre i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato e i danni causati ai trasportati, a prescindere dalla tipologia del trasporto (a titolo di cortesia o se avvenuto dietro compenso).

Ricordati che per “circolazione del mezzo” si intende anche la fase di sosta su suolo pubblico.

La polizza RCA non copre i danni causati dal veicolo, quando questo è stato messo in circolazione contro la volontà del proprietario o del soggetto che ne ha diritto di utilizzo (basti pensare ad un soggetto che ha la disponibilità del mezzo grazie ad un contratto di leasing); inoltre, la polizza non copre l’assicurato che si trova alla guida dell’automobile che ha causato il sinistro.

Nel secondo caso è possibile stipulare una polizza infortuni conducente che può essere eventualmente estesa anche ad altri possibili guidatori del veicolo.

4. Politiche aggiuntive: che cosa sono e a cosa servono

Oltre alla polizza R.C.A. obbligatoria per legge, è possibile stipulare altre garanzie facoltative che tutelano il proprio veicolo da danni quali furto, incendio, infortuni del conducente, assistenza stradale, per i quali non si è coperti.

Queste garanzie aggiuntive hanno un prezzo che varia a seconda della compagnia assicuratrice.

Tra le assicurazioni aggiuntive quelle più richieste sono:

  • la polizza furto e incendio: garantisce all’assicurato il risarcimento se il suo veicolo è stato sottratto oppure danneggiato o distrutto in seguito a un incendio
  • la polizza infortuni: in caso di incidente con colpa, risarcisce il conducente
  • la polizza Kasko: in qualsiasi danno possa incorrere il veicolo assicurato si ottiene un risarcimento completo, a prescindere dalla sua entità.

Il costo delle polizze, sia RCA che aggiuntive, dipende da diversi fattori, fra cui l'età del proprietario, il luogo in cui si risiede e se ci sono stati o meno degli incidenti in passato.